Cessione contratto assicurazione auto/moto: vantaggi e svantaggi del passaggio della propria polizza al nuovo proprietario

La cessione del contratto della propria assicurazione auto o moto al nuovo proprietario al momento della vendita del proprio mezzo è un'operazione possibile entro 7 giorni dalla compravendita. La cessione della propria polizza ha vantaggi e svantaggi da conoscere e valutare: eccoli.

La cessione del contratto di assicurazione auto è un'operazione di trasferimento di proprietario della stessa polizza che può avvenire nel momento in cui si vende l'auto ( ma anche la moto) e non si sostituisce questa tipologia di assicurazione con un'altra polizza. In questo caso, il contratto di assicurazione auto può essere ceduto con le stesse condizioni al nuovo proprietario, senza modificare nessuna delle opzioni o caratteristiche della polizza. Vediamo insieme i dettagli di questa tipologia di operazione concessa in fase di compravendita dell'auto, le condizioni, i vantaggi e gli svantaggi sia per chi acquista che per il soggetto che accetta la cessione del contratto della polizza.

Cessione del contratto di assicurazione auto: COS'E'?

La cessione del contratto di assicurazione è un'operazione valida per qualsiasi autovettura, auto o moto, e può essere concesso a qualsiasi utente che si trovi nella situazione di vendere la propria vettura, riducendo i tempi di vendita (risoluzione del contratto) e avvantaggiando il compratore. L'assicurazione ceduta ha valenza fino al termine della sottoscrizione del contratto da parte del vecchio proprietario. Alla scadenza del contratto della polizza, è possibile rinnovare l'assicurazione con le stesse condizioni o decidere di stipulare un nuovo contratto con la stessa compagnia assicurativa o altra.

Alla scadenza del contratto di assicurazione auto e moto, al soggetto che ha preso in cessione il contratto della polizza non è rilasciato l'attestato di rischio (il documento è inviato direttamente al contraente primario della polizza), e la compagnia assicurativa in oggetto ha la possibilità di far sottoscrivere un nuovo contratto assicurativo partendo dalla classe di Bonus/Malus 14. L'operazione di cessione del contratto della polizza auto deve, comunque avvenire entro una tempistica ridotta, in cui il contratto è accettato da entrambe le parti, consapevoli delle condizioni si sottoscrizione.

NOTA BENE: con la cessione del contratto di assicurazione auto/moto non è possibile ottenere la classe Bonus/Malus da cui si parte, in base alla presenza o meno di altre assicurazioni in corso. Non si riceve nessun attestato di rischio per cui non si ha la possibilità di assicurare la propria autovettura con la classe reale di partenza.

Cessione del contratto di assicurazione auto: ENTRO QUANDO?

La cessione del contratto di assicurazione auto deve essere eseguita dalla data del passaggio di proprietà del mezzo. I tempi per la richiesta della concessione della cessione del contratto assicurativo deve però avvenire entro 7 giorni dalla data di vendita dell'auto o della moto. In base alle compagnie assicurative, questa tempistica è variabile, ma in linea di massima i tempi sono di una settimana – 10 giorni, in base alla tabella sottostante:

CESSIONE DEL CONTRATTO ASSICURAZIONE AUTO TEMPISTICA
NUOVO CONTRATTO
PASSAGGIO E SOSTITUZIONE DELLA POLIZZA
7 GIORNI DALLA COMPRAVENDITA

REDATTO DALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA E SOTTOSCRITTO DALLE PARTI PER ACCETTAZIONE

Cessione del contratto di assicurazione auto: COME FUNZIONA?

Nella fase di cessione del contratto di assicurazione auto o moto, la compagnia assicurativa dispone le pratiche per la sostituzione del contratto, modificando il nome del proprietario della polizza. Non è comunque necessario che il soggetto cedente il contratto di assicurazione, il nuovo acquirente della polizza e la compagnia assicurativa di ritrovino per eseguire questa contrattazione ma è anche possibile che l'assicuratore e il nuovo proprietario dell'auto dispongano il nuovo contratto e il soggetto che desidera avvalersi della cessione della polizza accetti il contratto con la sottoscrizione.

La cessione del contratto assicurativo auto e moto al nuovo proprietario dell'autovettura deve, dunque, avvenire in fase di compravendita e, come detto precedentemente, con tempistica massima di 7 giorni lavorativi. La compagnia assicurativa stipula un nuovo contratto con il nuovo proprietario del mezzo e con le medesime condizioni. L'assicuratore rilascia il certificato della polizza, un nuovo contrassegno e una nuova carta verde, proprio come se fosse un nuovo proprietario ma la polizza rimane invariata.

Cessione del contratto di assicurazione auto: DOCUMENTAZIONE RILASCIATA

Per comprendere meglio e ricapitolare, si osservi anche la tabella sottostante in cui si riassume la documentazione e i certificati nuovi rilasciati al nuovo sottoscrittore dell'assicurazione auto/moto e la documentazione relativa che, invece, non viene rilasciata dalla compagnia assicurativa:

CESSIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE AUTO NUOVA DOCUMENTAZIONE RILASCIATA DOCUMENTAZIONE NON RILASCIATA
PASSAGGIO DELLA PROPRIA POLIZZA ALL' ACQUIRENTE DELLA PROPRIA AUTO CHE NE FRUISCE FINO A SCADENZA
  • CERTIFICATO POLIZZA;
  • CONTRASSEGNO;
  • CARTA VERDE

ATTESTATO DI RISCHIO

Cessione del contratto di assicurazione auto: VALENZA POLIZZA

Con la cessione della propria assicurazione auto/moto al nuovo proprietario, il contratto della polizza ha valenza fino alla data di scadenza pre-sottoscritta. Alla scadenza naturale della polizza, il nuovo proprietario del veicolo ha la possibilità di assicurare il mezzo con un nuovo contratto in classe C.U.14. Questa tipologia di operazione di cessione della polizza ha i suoi vantaggi solo nel momento in cui il nuovo proprietario non ha un'altra auto e non parte da una prima classe di merito, per esempio. Il vantaggio della cessione è nella tempistica e nella sottoscrizione successiva di un'altra polizza.

NOTA BENE: la cessione del contratto di assicurazione è, dunque, conveniente solo nel momento in cui il proprietario-venditore dell'auto/moto non ha la necessità di assicurare un altro mezzo o ha la possibilità di assicurarlo con un'altra compagnia assicurativa.

Cessione del contratto di assicurazione auto: NORMATIVA

Cessione del contratto di assicurazione auto e moto è regolata dall'art. 1406 del Codice Civile nel quale si stabilisce che uno stesso contratto assicurativo sostituisce 1/3 delle prestazioni del contratto primario. L'operazione di cessione del contratto assicurativo avviene, come detto precedentemente, nel momento in cui si decide di vendere la propria auto. Proprio con la vendita dell'auto o della moto, si ha la possibilità di cedere anche il contratto assicurativo, in modo da poter avviare subito le pratiche. Nessuno dei due contraenti all'interno della cessione del contratto di assicurazione cambia la sua posizione.

Il soggetto che acquista l'auto ha la possibilità di acquisirne anche il contratto assicurativo e fruirne fino al termine della sua scadenza e il soggetto che cede la sua assicurazione si libera totalmente dalle responsabilità su auto e contratto assicurativo. La cessione della propria assicurazione auto all'acquirente della nostra vecchia auto è un modo per ridurre i tempi di vendita e di sottoscrizione di una nuova polizza auto, che potrebbe avvantaggiare il soggetto che intende acquistare una nuova autovettura, fermo restando le condizioni e gli svantaggi espressi sopra.

Dispositivo dell'art. 1406 Codice Civile

Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI → Titolo II - Dei contratti in generale (Artt. 1321-1469) → Capo VIII - Della cessione del contratto

Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo (1) nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite (2), purché l'altra parte vi consenta [1594, 1602, 1624, 1918 3, 2149, 2160, 2558].
Note

(1) La cessione del contratto, secondo la dottrina dominante e la giurisprudenza, è un contratto trilaterale, perché per il perfezionamento è richiesto il consenso di tre soggetti: quello delle parti del contratto originario (cedente e contraente ceduto); quello del cessionario. La legge non richiede per la cessione del contratto una determinata forma, la quale può essere necessaria per la causa della cessione (es.: donazione) o per la natura dei diritti trasferiti (es.: diritti immobiliari).

(2) Non è possibile la cessione del contratto nei contratti con prestazioni a carico di una sola parte, oppure, di contratti in cui una delle parti abbia già eseguito la propria prestazione perché, in tal caso, si verificherebbe il trasferimento solo dei diritti e non dell'intera posizione contrattuale, comprensiva anche degli obblighi.

Cessione del contratto di assicurazione auto: il VIDEO INFORMATIVO

Per comprendere meglio e ricapitolare, qui di seguito si propone un video informativo che in un solo minuto spiega le caratteristiche principali di un contratto assicurativo auto/moto e in particolare il certificato di assicurazione in cui sono contenute le informazioni più importanti sul soggetto contraente, la compagnia assicurativa e i dati della vettura:

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Dott.ssa Maria Francesca Massa