Il contratto della polizza vita: cosa c'è da sapere sulle garanzie, il riscatto e le somme dovute
Nella sottoscrizione di una qualsiasi tipologia di assicurazione, l'elemento più importante è il contratto. Il contratto costituisce la conferma scritta dell'accordo con il quale un soggetto, dietro pagamento di una somma, si garantisce la tutela economica verso il sopraggiungere di un evento. La parte atta a salvaguardare tale tutela e corrispondere il rimborso in tale evento e situazione è una compagnia, società o ente assicurativo. In questo caso, l'oggetto che contratto in questione è la sottoscrizione di una polizza vita in caso morte o polizza vita in caso vita. Vediamo insieme i dettagli del contratto, le condizioni, le garanzie, che cosa si può e che cosa non si può fare una volta sottoscritto il contratto.
Il contratto dell'assicurazione vita: SOGGETTI COINVOLTI
Tutte le tipologie di assicurazione e di polizza sulla vita prevedono un contratto primariamente disciplinato dal Codice Civile, artt. 1882 al- 1932, in cui i soggetti contraenti risultano due: il sottoscrittore della polizza e la compagnia assicurativa. Un altro soggetto rilevante nella stipula del contratto di polizza vita in caso morte o di una polizza vita in caso vita è il beneficiario del capitale che, in caso di verifica degli eventi o situazioni per cui ci si assicura, ha il ruolo di colui che riscuote la somma versata all'assicurazione.
Il soggetto sottoscrittore dell'assicurazione vita è il contraente che oltre a firmare il contratto della polizza se ne assume gli obblighi, ovvero il pagamento del premio in base ai costi e modalità esposti nel contratto della polizza. Il soggetto contraente è anche denominato assicurato, in quanto titolare del rischio e della polizza. Il soggetto assicurato può anche non coincidere con il contraente: un soggetto può, infatti, decidere di sottoscrivere una polizza sulla vita non su sé stesso ma su di un'altra persona.
Il soggetto beneficiario dell'assicurazione vita è il destinatario della somma assicurata, versata dalla compagnia assicurativa quale rimborso in caso della verifica di uno degli eventi per i quali si è assicurati: disabilità temporanea o permanente, inabilità al lavoro, decesso. I beneficiari possono essere anche più di uno in base agli accordi presi durante la fase di sottoscrizione del contratto.
Il contratto dell'assicurazione vita: TABELLA
Per comprendere meglio, osserva anche la tabella seguente che mostra i soggetti chiave di un'assicurazione vita, i lori ruoli e le loro funzioni all'interno della sottoscrizione del contratto di una qualsiasi polizza vita in caso morte o di polizza vita in caso vita:
SOTTOSCRITTORE POLIZZA | ASSICURATO | BENEFICIARIO | COMPAGNIA ASSICURATIVA |
---|---|---|---|
FIRMA IL CONTRATTO DELLA POLIZZA | OGGETTO DEL CONTRATTO = LA SUA VITA E' LEGATA ALLA POLIZZA | COLUI CHE RISCUOTE LA SOMMA RISCATTO | EROGA LA POLIZZA E VERSA LA SOMMA RISCATTO |
Il contratto dell'assicurazione vita: BENEFICIARIO e CONTRAENTE
Nella sottoscrizione di un'assicurazione vita in caso vita, il soggetto beneficiario può essere lo stesso soggetto contraente o lo stesso assicurato: questa tipologia di polizza prevede, infatti, il riscatto della somma assicurato, al termine di una durata di contratto che solitamente è di 10 anni. Nel caso, invece, di sottoscrizione di un'assicurazione vita in caso morte, la somma assicurata può essere riscattata solo nella verifica di decesso del soggetto assicurato. Il beneficiario diventa l'unico soggetto che può riscuotere/riscattare la somma assicurata con la sottoscrizione di quella tipologia di contratto.
Il contratto dell'assicurazione vita: COMPAGNIA ASSICURATIVA
La compagnia assicurativa è l'ente che realizza materialmente l'accordo della polizza, dispone di garanzie e di tutela verso il soggetto sottoscrittore della polizza e verso alcuni casi e eventi della sua vita quotidiana; assicura l'equilibrio economico e la risoluzione del contratto dietro l'erogazione della somma assicurata, che la stessa compagni assicurativa si garantisce dietro la richiesta di un premio annuale, calcolato in base al livello di rischio del soggetto assicurato.
La compagnia assicurativa, in caso di verifica degli eventi per cui si è assicurati, (decesso in caso di sottoscrizione di una polizza vita in caso morte e termine naturale del contratto con la polizza vita in caso vita) deve corrispondere la somma assicurata al soggetto sottoscrittore della polizza vita o al suo beneficiario nell'importo complessivo della rendita che durante il periodo di sottoscrizione ha maturato. La rendita della quota complessiva versata corrisponde agli interessi maturati durante il periodo totale di versamento del premio della polizza.
Il contratto dell'assicurazione vita: VANTAGGI ECONOMICI
Il contratto di un'assicurazione vita prevede di alcuni vantaggi che riguardano non solo la stipula e garanzia di una tutela nel caso di decesso di un soggetto e delle difficoltà economiche che si potrebbero verificare o, nel caso di assicurazione vita in caso vita, la possibilità di conservare i propri risparmi e riscattare una rendita, ma anche l'impignorabilità e l'insequestrabilità della stessa polizza vita. Ciò significa che le somme dovute dalla compagnia assicurativa non possono in alcun modo essere pignorate o sequestrate nel caso in cui il soggetto sottoscrittore della polizza abbia dei debiti in corso, sia insolvente verso prestiti, finanziamenti o mutui.
Il contratto di un'assicurazione vita in caso morte o di polizza vita in caso vita prevede dei benefici e dei vantaggi anche nel caso di successione in cui il soggetto beneficiario della somma può indicare delle ulteriori persone destinatarie per la riscossione della somma spettante in caso di verifica degli eventi per cui si è assicurati, come il decesso o una temporaneo o permanente inabilità al lavoro. Il contratto di un'assicurazione vita, di qualsiasi tipologia e con qualsiasi soggetto beneficiario, consente di ottenere dei vantaggi fiscali:
- esenzione del capitale liquidato nel caso di premorienza del soggetto assicurato;
- esenzione dall'IRPEF dalle imposte di successione.
Il contratto dell'assicurazione vita: ALTRI VANTAGGI
Nel contratto di assicurazione vita, il soggetto sottoscrittore della polizza ha la possibilità di cedere a terzi lo stesso contratto, darlo in pegno o vincolare le somme assicurate. Con l'operazione di cessione del contratto di assicurazione, vi è il trasferimento di diritti e doveri del soggetto contraente avuti con la polizza (corrispondere regolarmente il premio, per esempio); con il pegno del contratto della polizza vita, il contratto è dato in garanzia di altra obbligazione diretta del soggetto contraente o obbligazioni di terzi. Alta condizione è quella della possibilità di vincolo dell'assicurazione vita, in cui il contratto può essere dato a favore di altra persona a garanzia di crediti.
NOTA BENE: tutti gli atti firmati sotto contratto dell'assicurazione vita hanno efficacia nel momento in cui la compagnia assicurativa ne comunica gli effetti all'effettivo contraente e annota sulla copia originale del contratto della o su appendice le modifiche o le nuove condizioni.
Il contratto dell'assicurazione vita: la REVOCA
Il contratto di una polizza vita prevede l'operazione di revoca, da effettuare tramite lettera raccomandata a/r alla compagnia assicurativa. Con l'accettazione della revoca, l'importo complessivo delle somme versate devono essere restituite entro 30 giorni dalla notifica della revoca, ad eccezione delle somme sostenute per l'emissione del contratto. Nel caso in cui il rimborso delle somme dovute avvenga in seguito al periodo di 30 giorni stabilito, sono dovuti anche gli interessi di mora maturati calcolati al tasso legale di interesse sui giorni di ritardo del pagamento.
Il contratto dell'assicurazione vita: il RISCATTO
Il contratto di una polizza vita prevede l'operazione di riscatto, che consiste nell'interruzione anticipata/estinzione del contratto stesso della polizza vita. Con la rischiesta di termine del contratti della polizza, la compagnia assicurativa, dove è stabilito da contratto, deve versare la somma assicurata con l'aumento degli interessi maturati nel periodo di versamento del premio. Nel caso di sottoscrizione di assicurazione vita con premio annuale, il riscatto della somma è consentito solo in seguito al pagamento di tre annualità; nel caso di polizza vita con premio unico, il riscatto della somma può essere richiesto anche dopo 12 mesi dalla decorrenza del contratto della polizza.
NOTA BENE: è importante considerare che il contratto della'assicurazione vita in caso morte o di polizza vita in caso vita non tutela totalmente il contraente che desidera estinguere anticipatamente questa formula di polizza e riscattare la somma versata. Deve essere messo in conto che l'importo della somma di riscatto può essere inferiore al capitale complessivo di premi pagati.
Il contratto dell'assicurazione vita: il VIDEO INFORMATIVO
Qui di seguito si propone un video informativo sulle differenti tipologie di assicurazione vita privata, in caso morte e in caso vita, mettendo in evidenza le caratteristiche del contratto, della sua sottoscrizione e della funzione sociale della stipula della stessa polizza:
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