RCA: quali sono le principali differenze tra i risarcimenti in forma specifica e in forma diretta?

In quali casi si applica il risarcimento in forma specifica e in forma diretta? In quali casi, invece, è meglio preferire la formula tradizionale? Quali sono i vantaggi per le compagnie assicurative e per gli assicurati? Le normative che regolano il risarcimento in forma specifica, la tempistica, le modalità di richiesta.

Una delle maggiori preoccupazioni per gli assicurati è quella di scegliere l'assicurazione auto meno cara, che al contempo assicuri ottime garanzie, in pratica scovare tra le offerte presenti sul mercato quella che maggiormente fa al caso proprio sia in termini di convenienza, sia di qualità.
Tuttavia, nel caso in cui un assicurato fosse coinvolto in un incidente auto, sia che egli lo subisca o lo causi, un altro aspetto diviene fondamentale e ugualmente primario; il passaggio successivo è subito quello di rivolgersi all'assicurazione auto per conoscere come comportarsi per inoltrare e ottenere con la richiesta di risarcimento.
Il risarcimento assicurativo per la RCA può essere propinato in due modalità, in forma specifica o in forma diretta; al fine di scegliere quella che più si avvicina alle proprie richieste, è utile conoscere a fondo entrambe le soluzioni.

CHE COSA SI INTENDE PER RISARCIMENTO RCA IN FORMA SPECIFICA?

Il risarcimento RCA in forma specifica è una tipologia di garanzia accessoria del pacchetto assicurativo, che bisogna richiedere personalmente come aggiunta a pagamento.
Il risarcimento in forma specifica consente all'assicurato di abbreviare i tempi di restituzione dell'importo spettante a seguito di un incidente.
Tale tipologia di risarcimento deriva da un preciso accordo tra le compagnie del settore e le varie autofficine, alle quali l'assicurato deve obbligatoriamente rivolgersi, pena il pagamento di un'ammenda.

QUALI SONO I VANTAGGI DEL RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA?

Il risarcimento in forma specifica presenta una serie di vantaggi a favore dell'assicurato; tra i principali fattori positivi, troviamo i seguenti:

  • maggiore rapidità nelle tempistiche di risarcimento;
  • nel caso di inagibilità dell'auto, l'assicurato riceve una vettura sostitutiva;
  • la restituzione della macchina direttamente a casa;
  • garanzia sugli interventi di riparazione;
  • tempi abbreviati di restituzione del veicolo.

Il risarcimento in forma specifica, inoltre, può tornare utile anche alle compagnie assicurative, le quali possono effettuare un controllo molto più rigido e serrato sulle procedure di rimborso, oltre che sulle eventuali frodi a loro danno.

COME ATTIVARE IL RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA?

Per beneficiare della formula di risarcimento in forma specifica, è necessario che l'assicurato includa tale richiesta all'interno del contratto, al momento della sottoscrizione o del rinnovo annuale.

UNO SGUARDO ALLA NORMATIVA

L'art. 147-bis. (poi 148), relativo al risarcimento in forma specifica, recita la seguente:


«in alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L'impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all'IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l'anno 2014, entro il 30 gennaio, l'entità della riduzione del premio prevista, in sede di prima applicazione, in misura non inferiore al cinque per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 20 gennaio 2014, sentito l'IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio, in sede di prima applicazione, non inferiori al dieci per cento dell'importo come calcolato nel secondo periodo. Le aree di cui al terzo periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell'anno precedente: numero dei sinistri denunciati, entità dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall'autorità giudiziaria. I dati sono desumibili anche dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall'IVASS. Nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico si applicano, in sede di prima applicazione, le riduzioni del cinque per cento. Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, anche se diverso dall'assicurato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento, che non può comunque superare il costo che l'impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione delle cose danneggiate mediante impresa convenzionata, è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, ovvero previa presentazione di fattura. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato.»


Segue:


«la medesima procedura si applica anche in presenza di altri indicatori di frode acquisiti dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132, comma 1, o emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente. Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di novanta giorni di sospensione della procedura».

CHE COSA SI INTENDE PER RISARCIMENTO IN FORMA DIRETTA?

Il risarcimento diretto consente di ricevere i soldi direttamente tramite la compagnia assicurativa personale: quest'ultima, poi, si rifarà su quella dell'altra persona coinvolta nell'incidente. In base a quanto deciso dall'Ivass nel 2007, tale risarcimento deve essere standard.
Per ricevere un risarcimento diretto, è sufficiente inoltrare la richiesta alla compagnia assicurativa di riferimento e poi attendere per ricevere l'offerta della stessa.
Il risarcimento diretto, tuttavia, viene applicato solo nel caso in cui, nell'incidente vengono coinvolte due macchine le quali devono essere, entrambe, identificate, immatricolate e con assicurazione italiana; nel caso in cui il sinistro coinvolga un'auto e una motocicletta, quest'ultima deve possedere una targa regolamentata secondo il nuovo regime, entrato in vigore dal 14 luglio 2006.
Se nell'incidente, chi guida ha subito danno, esso non deve essere una lesione permanente, con dei danni superiori al 9%, nel caso in cui, invece, i passeggeri di entrambe le vetture fossero soggetti a danni fisici, essi devono essere classificati  come lesioni gravi con danni superiori al 9%.

VIDEO - APPROFONDIMENTO CHE COSA SI INTENDE PER RISARCIMENTO DIRETTO?

Come conseguenza del Decreto Bersani, il settore delle assicurazioni auto ha subito un'importante innovazione, oramai a tutti nota come risarcimento diretto.
Nel caso in cui un assicurato rimanesse coinvolto in un incidente stradale, del quale non può essere ritenuto alcunché responsabile, o solo in parte, il rimborso deve essere chiesto direttamente alla propria compagnia assicurativa e non a quella della controparte responsabile del sinistro.
Per comprendere meglio questo concetto, si fa riferimento al video qui di seguito.

IN QUALI CASI PUÒ ESSERE APPLICATO IL RISARCIMENTO IN FORMA DIRETTA?

Il risarcimento diretto ha validità di applicazione nei seguenti casi:

  • quando il sinistro coinvolge solamente due veicoli a motore, identificati, assicurati e immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato del Vaticano;
  • quando il conducente ha riportato danni fisici importanti, non superiori al 9%;
  • quando persone terze hanno riportato lesioni gravi superiori al 9%.

Da questa casistica vanno esclusi tutti gli incidenti non causati da urto, ad esempio, quando un sinistro viene provocato dalla caduta di un carico sporgente, ma anche tutti quelli verificatisi nelle seguenti condizioni:

  • quando la controparte risieda all'estero;
  • quando sono stati coinvolti più di due veicoli;
  • quando il conducente riporta danni gravi, cioè lesioni superiori al 9%, come nel caso di invalidità permanente.

L'alternativa è quella di seguire la procedura tradizionale, ovvero inoltrare la richiesta di danni alla compagnia assicurativa della controparte.

COME DEVE ESSERE RICHIESTO IL RISARCIMENTO DIRETTO?

La richiesta di risarcimento diretto deve essere presentata insieme alla denuncia e al Modulo Blu, alla compagnia assicurativa: è di fondamentale importanza curare la compilazione della domanda, in modo che esse sia corretta ed esatta in ogni sua parte.
Una volta ricevuta la richiesta di indennizzo diretto, la compagnia assicurativa presenta all'assicurato l'offerta di indennizzo, rispettando la seguente tempistica:

  • entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, se l'incidente ha causato danni al veicolo e alle cose (tale limite temporale subisce un dimezzamento a 30 giorni, nel caso in cui entrambi i conducenti abbiano sottoscritto il modulo di constatazione amichevole);
  • entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, per i soli danni alle persone.

Se la richiesta di risarcimento fosse ritenuta incompleta da parte della compagnia assicurativa, allora, la stessa può richiedere un'integrazione di 30 giorni, nel caso in cui, invece, la domanda venisse rifiutata, allora, la compagnia deve inviare entro 30 giorni le motivazioni, via raccomandata.

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Dott.ssa Sara Tomasello