Il regime fiscale delle prestazioni nella previdenza complementare: QUANTO E' TASSATA LA PENSIONE?

Se si scegliere di iscriversi a un fondo pensione o ad una forma di previdenza complementare per ottenere una pensione aggiuntiva, allora è necessario conoscere anche il regime fiscale delle prestazioni, ovvero l'erogazione della somma che ci spetta e la tassazione a cui è soggetta.

La previdenza complementare è uno strumento con il quale il soggetto lavoratore si garantisce un reddito aggiuntivo al termine del servizio lavorativo, che andrà ad aggiungersi alla pensione corrisposta regolarmente. Per ottenere il fondo di denaro che costituisce la somma della previdenza complementare è necessario versare mensilmente una quota della propria pensione, che andrà a formare un cumulo per la pensione integrativa. La previdenza complementare costituisce dunque un vero e proprio strumento per ottenere una prestazione pensionistica aggiuntiva, rispetto a quella corrisposta dagli Enti di previdenza obbligatoria, quali l'Inps o l'Inpdap.

Ma vi è un ma. Nonostante tali forme di pensione siano state create dal soggetto lavoratore con la propria retribuzione, essendo dei redditi altri, queste prevedono uno specifico trattamento fiscale, che porta la somma a essere soggetta a tassazione: quali regole sono applicate e quanto rimane allora della somma pagata? E infine, quanto conviene allora pagare una pensione aggiuntiva, privandosi di una quota della propria retribuzione in un momento in cui si potrebbe vivere una vita serena, e chi sa, dopo la pensione?

Le prestazioni pensionistiche complementari: EROGAZIONE CAPITALE

Le prestazioni pensionistiche erogate, ovvero la somma di denaro aggiuntiva alla pensione regolare a cui si ha diritto al termine del servizio lavorativo, sono date dal fondo di previdenza, che lo stesso soggetto lavoratore si crea durante gli anni di servizio, attraverso la sua stessa retribuzione. Tali prestazioni pensionistiche, come detto precedentemente, fanno parte della categoria di strumenti per garantirsi delle somme aggiuntive, facenti parte della previdenza complementare e dei fondi pensione, e possono essere corrisposte:

  • in forma di capitale;
  • in forma di rendita.

Se si sceglie che la propria prestazione pensionistica, che si ricorda corrisponde alla pensione aggiuntiva che lo stesso soggetto lavoratore ha creato con il versamento mensile di una quota del proprio stipendio, sia erogata sotto forma di capitale, la pensione è versata fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato – il montante effettivamente esistente nella forma di previdenza pensionistica pagata durante gli anni di servizio lavorativo.

Se invece si sceglie che la propria prestazione pensionistica sia erogata sotto forma di rendita, il versamento della somma di denaro avviene in maniera periodica, per cui in aggiunta alla propria pensione mensile, come se si avessero due pensioni. Per comprendere meglio e ricapitolare, osserva anche la tabella seguente in cui si riassume la modalità di erogazione della prestazione pensionistica e in quale misura si ha il denaro versato durante gli anni di servizio:

FORMA DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE MODALITA' EROGAZIONE LIMITI DI EROGAZIONE
IN FORMA DI CAPITALE
  • UNICA SOLUZIONE PER IL 50% DELLA SOMMA;
  • ALTRO 50% SOTTO FORMA DI RENDITA.
FINO AL 50% DEL MONTANTE FINALE ACCUMULATO
IN FORMA DI RENDITA PERIODICA PENSIONE AGGIUNTIVA A QUELLA DEGLI ENTI PREVIDENZIALI

Le prestazioni pensionistiche: EROGAZIONE IN FORMA DI CAPITALE

Le prestazioni pensionistiche erogate sotto forma di capitale al soggetto che termina il proprio rapporto lavorativo, prevedono il versamento della somma in base al valore attuale, fino a un importo massimo del 50% del montante della somma di denaro finale accumulata. Il capitale residuo, ovvero il restante 50% è erogato in forma di rendita, quale pensione aggiuntiva a quella obbligatoria erogata dagli enti previdenziali.

COME PREVEDERE LA SOMMA DA RICEVERE: è anche possibile prevedere in anticipo quale somma è possibile ricevere con la scelta di erogazione della prestazione pensionistica sottoforma di capitalE, detraendo le somme erogate a titolo di anticipazione e non reintegrate e su questo importo si calcola il 50%, che corrisponde alla metà dell'intera somma.

Le prestazioni pensionistiche: EROGAZIONE IN FORMA DI RENDITA

L'ammontare della previdenza pensionistica da erogare sotto forma di rendita è invece costituito dalla differenza tra il montante finale accumulato e il risultato ottenuto con la detrazione della somma richieste e non integrate, in base al calcolo sopra descritto per avere il risultato dell'importo massimo erogabile con la forma di previdenza complementare in forma di capitale. Se le somme anticipate sono superiori all'ammontare finale accumulato, l'importo deve essere erogato in forma di rendita.

COME OTTENERE L'EROGAZIONE DI TUTTA LA PRESTAZIONE: la prestazione pensionistica può essere erogata per il 100% in capitale se la rendita, calcolata dalla conversione di almeno il 70% del montante finale, è inferiore al 50% dell'assegno sociale, pari a 5.061,68 euro.

EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE IMPORTO CAPITALE DA EROGARE
LIMITI DI EROGAZIONE

IN FORMA DI RENDITA
DIFFERENZA TRA IL MONTANTE FINALE E LA DETRAZIONE DELLE SOMME RICHIESTE E NON REINTEGRATE.
SOMME ANTICIPATE SUPERIORI ALL'AMMONTARE FINALE
50% SU TALE SOMMA
EROGAZIONE SOTTO FORMA DI RENDITA

Le prestazioni pensionistiche complementari: i REDDITI AGGIUNTIVI

Entrambe le due tipologie di erogazione della prestazione pensionistica, sia che la pensione aggiuntiva sia versata sotto forma di capitale, e dunque in un'unica soluzione, sia che sia versata sotto forma di rendita e dunque durante la vita del soggetto lavoratore, ai fini del prelievo fiscale, tutte le tipologie di prestazioni pensionistiche sono da considerare redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e per questo assoggettati allo stesso regime di tassazione.

NOTA BENE: dal 1 gennaio 2007, può ricevere l'erogazione della prestazione pensionistica complementare solo in seguito all'aver maturato i cinque anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare e averne corrisposto regolarmente i pagamenti.

Le prestazioni pensionistiche: LA TASSAZIONE

Come detto precedentemente, le forme di prestazioni pensionistiche complementari erogate sotto forma di capitale sono assoggettate a tassazione, al netto della parte corrispondente ai redditi, in quanto già assoggettata ad imposta, assunta al netto dell'imposta. Il capitale accumulato è assoggettato a tassazione per il suo ammontare fino all'87,5%, mentre fino al 2010, prima della sentenza n. 24577/2010 di La Cassazione, il capitale soggetto a tassazione era l'intero importo.

Inoltre, sulla parte imponibile della prestazione pensionistica è applicata una ritenuta, a titolo d'imposta, con l'aliquota del 15% e una riduzione di questa aliquota pari allo 0,30% per ogni anno oltre il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica di previdenza complementare, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, in base alla seguente tabella:

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE PARTE SOGGETTA A TASSAZIONE PARTE IMPONIBILE ALIQUOTA
REDDITI ALTRI SOGGETTI A TASSAZIONE
  • AL NETTO DELL'IMPOSTA;
  • 87,5% DEL CAPITALE ACCUMULATO.
RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA

15%;

RIDUZIONE DELLO 0,30% PER OGNI ANNO OLTRE IL 15ESIMO DI PAGAMENTO FINO A 6 PUNTI PERCENTUALI

Le prestazioni pensionistiche in FORMA DI RENDITA: LA TASSAZIONE

La prestazione pensionistica complementare erogata in forma di rendita presenta una parte imponibile per il suo ammontare complessivo al netto della parte che corrisponde:

  • ai redditi già assoggettati ad imposta;
  • ai redditi di capitale derivanti da rendimenti dell'ammontare della posizione individuale maturata.

NOTA BENE: proprio questa forma di rendimento dell'ammontare della somma cumulata con la posizione individuale maturata con la forma di previdenza complementare danno origine alla prestazione in corso di erogazione, se determinabile.

Le prestazioni pensionistiche della previdenza complementare erogate sotto forma di rendita prevedono una ritenuta a titolo d'imposta applicata sulla parte imponibile, con aliquota del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di iscrizione alla forma di previdenza complementare, con un limite massimo 6 punti percentuali, come esposto nella tabella precedente.

Le prestazioni pensionistiche: CONTRIBUTI e TASSAZIONE

Il capitale della prestazione pensionistica che corrisponde ai contributi non dedotti non è soggetta a tassazione. La mancata tassassione è dovuta al fatto che questa è dovuta solo sulle prestazioni di somme che hanno goduto della deducibilità fiscale durante la fase di accumulo della prestazione stessa. Inoltre, è importante sapere che il fondo pensione non ha più l'obbligo di effettuare e versare la ritenuta, ma è dovere di chi eroga la prestazione in forma di rendita, ovvero la compagnia assicurativa.

Le prestazioni pensionistiche e le PRECEDENTI forme di TASSAZIONE

I soggetti lavoratori che al 1° gennaio 2007 erano iscritti a una delle svariate forme di previdenza complementare devono sapere che le regole sulla tassazione delle prestazioni si applicano sulle somme maturate a partire da questa data. Le prestazioni pensionistiche maturate fino al 31 dicembre 2006, e dunque prima di questa data, prevedono l'applicazione delle stesse regole esistenti durante la sottoscrizione del contratto. L'Agenzia delle Entrate non ha il dovere di effettuare la riliquidazione di imposte superiori sulle prestazioni erogate prima del 1° gennaio 2007.

Le prestazioni pensionistiche e la tassazione: IL VIDEO INFORMATIVO

Per comprendere meglio e riassumere, si propone qui di seguito un video informativo in cui si delineano i caratteri principali della tassazione a cui è soggetta la prestazione pensionistica complementare, considerata un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Nel video si spiega la decisione di La Cassazione che, con sentenza n. 24577/2010, ha chiarito che le pensioni integrative scontano l'irpef non sul 100% del trattamento ma sull'87,5%.

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Dott.ssa Maria Francesca Massa