Assicurazione obbligatoria anche per gli avvocati
Anche gli avvocati dovranno sottoporsi all'obbligo della copertura assicurativa. A tre anni e mezzo dall'entrata in vigore della riforma forense, il Ministero della Giustizia ha messo a punto la bozza di decreto con cui vengono delineate le condizioni essenziali della polizza sulla responsabilità civile professionale, in modo da dare attuazione all'art. 12 della legge n. 247/2012. I tempi tecnici sembrano però prefiguare l'attivazione dell'obbligo per gli avvocati solo a partire dal 2018, in quanto la bozza è solo nella fase preliminare del suo lungo iter di consultazione che coinvolgerà il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio di stato e il Parlamento e la sua entrata in vigore è prevista un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
In cosa consiste la copertura
Cosa prevede la bozza di decreto? In pratica l'assicurazione andrebbe a coprire la responsabilità per qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro. La responsabilità coprirebbe non solo i pregiudizi causati ai clienti, ma anche alle controparti processuali, al difensore di queste ultime e a qualunque soggetto che sia estraneo al rapporto di mandato professionale.
(L'assicurazione per gli avvocati dovrebbe diventare obbligatoria dal 2018)
La polizza deve prevedere inoltre la copertura della responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi relativi ai dipendenti, ai collaboratori, ai praticanti e ai sostituti processuali. Nella eventualità di responsabilità solidale dell'avvocato con altri soggetti, siano essi assicurati o meno, l'assicurazione dovrà prevedere la copertura per intero della responsabilità dell'avvocato, fatto salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.
I massimali previsti e gli infortuni
L'articolo 3 della bozza va poi ad affrontare il tema relativo ai massimali minimi di copertura per fascia di rischio, disponendo in particolare che, ove si verifichi la presenza di franchigie e scoperti, l'assicuratore dovrà comunque essere obbligato al risarcimento del terzo interessato per l'intero importo dovuto, per poi disporsi al recupero dell'importo della franchigia.
L'articolo 4 provvede invece a disciplinare anche l'assicurazione contro gli infortuni, che deve essere prevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti i quali non godano della copertura assicurativa obbligatoria Inail, specificando che vanno coperti gli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività professionale, tali da causare la morte, o l'invalidità permanente o temporanea.
Le somme assicurate minime sono di 100mila euro in caso di morte, altrettanti nel caso di invalidità permanente e 50 euro di diaria giornaliera ove si verifichi una inabilità temporanea.
Manca un decreto ad hoc
Va comunque puntualizzato come nonostante la legge 247 del 2012 e il regolamento 47 del 2016 emanato dallo stesso Ministero della Giustizia, in cui sono fissate le regole per l'accertamento dell'esercizio della professione "in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente", in cui è espressamente prevista tra i 6 requisiti necessari, anche la stipula di una polizza assicurativa, solo un decreto ad hoc di Viale Arenula potrà rendere effettivo il legame tra l'esercizio della professione e la polizza obbligatoria.
Articolo letto 1.422 volte