Sinistri alla scadenza della polizza Rca: come comportarsi?
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, ha fatto chiarezza su una delle domande più ricorrenti nel settore assicurativo sui sinistri. Molti infatti sono i dubbi degli utenti sul come comportarsi in caso di scadenza della propria polizza assicurativa per un sinistro.
Quindici giorni di tolleranza precedono la sospensione della copertura assicurativa
"Nella sentenza n. 23167/14 del 31 ottobre 2014" la Corte di Cassazione è entrata nello specifico della copertura assicurativa, chiarendo agli utenti l'attuale normativa sul settore assicurativo e relativi comportamenti nel caso di sinistri alla scadenza della proprio polizza assicurativa. La difficoltà principale per gli utenti, è stata in particolare creata dall'abolizione del tacito rinnovo per la RCA, con una notevole confusione tra l' effettivo tempo che può passare dalla stipula del contratto assicurativo alla relativa attivazione. Secondo quanto definito dalla Corte di Cassazione, dalla scadenza del proprio contratto assicurativo, scattano quindici giorni di tolleranza prima della sospensione della copertura assicurativa. Mentre per quanto attiene la riattivazione della suddetta copertura, bisognerà considerare il giorno in cui è stato versato il premio alla propria compagnia assicurativa. Nello specifico la cessazione della sospensione assicurativa, avverrà solo dalle ventiquattro ore del versamento, e ciò si traduce per l'utente in una situazione in cui i termini di copertura di sinistri, anche con il relativo versamento del premio scaduto non sono garantiti da una immediata riattivazione dell' assicurazione.
Tabella: tempistiche chiarite dalla Corte di Cassazione sulla copertura assicurativa
Scadenza assicurazione effetti |
tempistiche |
|
---|---|---|
primo caso | sospensione della copertura assicurativa |
quindici giorni di tolleranza |
secondo caso | riattivazione della copertura assicurativa |
dopo ventiquattro ore dal versamento |
Dal mancato pagamento della prima rata o delle rate successive può derivare la copertura dai sinistri
In caso di sinistri per l'utente in tali condizioni, si prevedono quindi due possibilità che possono comportare o meno il risarcimento al danneggiato. Un primo caso è il mancato pagamento della prima rata assicurativa o del premio unico, in questo caso la sospensione della copertura assicurativa non è opponibile al terzo danneggiato, che potrà essere risarcito in quanto la copertura assicurativa rimane operativa per il periodo indicato sul contrassegno sul veicolo. Un secondo caso è il mancato pagamento della seconda o delle successive rate assicurative, in questo caso l' interruzione della copertura assicurativa è opponibile al terzo danneggiato, che potrà rivolgersi solo ed esclusivamente al " fondo garanzie vittime della strada".
Tabella: copertura dai sinistri: quali casi?
Condizioni da valutare per la copertura del sinistro |
Validità copertura assicurativa |
|
---|---|---|
primo caso | mancato pagamento prima rata o premio unico |
copertura assicurativa valida |
secondo caso | mancato pagamento seconda rata o successive |
copertura assicurativa non valida |
Vi segnaliamo inoltre, che molti utenti al fine di non trovarsi impreparati alla scadenza della propria assicurazione RCA, importantissima in casi di sinistri, tendono ad affidarsi di più rispetto al passato alle compagnie on line. Queste ultime, infatti, riescono nella maggior parte dei casi a garantire rispetto alle classiche compagnie di assicurazione, la preparazione e la consegna di tutta la documentazione in tempi strettissimi. anche entro le ventiquattro ore.
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