Rc auto: il risarcimento è ridotto in caso di riparazione antieconomica

Nel caso di un sinistro, il risarcimento è ridotto in caso di riparazione antieconomica. A stabilirlo è una sentenza della Corte di Cassazione emessa nel novembre del 2013, in base alla quale il proprietario di un veicolo può vedersi riconosciuto al massimo il valore dello stesso.

Una sentenza della Corte di Cassazione (numero 24.718 del 4.11.2013) fa chiarezza in tema di riparazioni antieconomiche del veicolo: ove venga a verificarsi un sinistro stradale, se il costo della riparazione va a superare il reale valore di mercato del veicolo, il proprietario del mezzo può vedersi riconosciuta soltanto una somma corrispondente al valore commerciale del veicolo, il valore che viene stabilito da riviste specializzate di settore o, in mancanza di un dato corrispondete, dal valore di mercato.

Occorre distinguere tra Garanzia Diretta e Responsabilità Civile


Prima di commentare il disposto della Cassazione, andrebbe però fatta chiarezza provvedendo a distinguere i sinistri di Garanzia Diretta (CVT ai sensi dell'art. 2 comma 3 n. 3 del Codice delle Assicurazioni ossia Kasko, incendio/Furto, eventi naturali e speciali) da quelli di Responsabilità Civile. Una distinzione doverosa, poiché se i primi sono di natura contrattuale, prevedendo la stipula di un contratto tra le parti, gli altri sono invece di natura extracontrattuale. Una differenza non di poco conto.

Rc auto: il risarcimento è ridotto in caso di riparazione antieconomica

(Rc auto: il risarcimento è ridotto in caso di riparazione antieconomica)

Cosa prevede la Garanzia Diretta (CVT)


Nel caso della Garanzia Diretta (CVT), un danno può essere ritenuto totale ove vada a superare la soglia dell'80%, oppure sia pari o superiore al valore commerciale del veicolo. Nella eventualità di danno totale al veicolo, per poterne constatare il valore commerciale diventa necessario far riferimento a riviste settoriali, specie qualora le stesse siano evidenziate nella polizza, in modo da fissare la quotazione sulla base delle specifiche della carta di circolazione e della fattura di acquisto. In pratica si dovrà stabilire una serie di dati come l'anno della prima immatricolazione, il modello, la cilindrata, e l'eventuale presenza di accessori e/o allestimenti.

Va comunque sottolineato come tali riviste evidenzino un valore indicativo medio, che deriva da accurate indagini di mercato, mentre nella eventualità che il veicolo non sia annoverato tra quelli presenti si può fare riferimento a quotazioni rilasciate da siti web specializzati in vendita auto. Ove il sinistro sia avvenuto entro i primi sei mesi dell'anno di prima immatricolazione del veicolo, deve poi essere riconosciuto il valore a nuovo,ovvero il prezzo di acquisto o il prezzo di listino chiavi in mano.

In caso di Responsabilità Civile


Lo scenario muta sensibilmente in caso di Responsabilità Civile. In base al disposto dell'articolo 2056 del Codice Civile, (e degli artt. 1223 cc e seg.) oltre al danno emergente deve infatti essere corrisposto anche il lucro cessante, con relativo onere della prova a carico del danneggiato. In pratica il danneggiato può richiedere, se possibile, la reintegrazione a forma specifica, ovvero il ripristino della situazione di fatto anteriore al danneggiamento, i cui oneri spettano al danneggiante. Se però il Giudice ritenga che la reintegrazione a forma specifica sia troppo onerosa per il debitore, può disporre un risarcimento per equivalente, ovvero la corresponsione di una somma di danaro analoga al valore della diminuzione patrimoniale sopportata dal danneggiato a seguito dell'evento.

In base a quanto previsto dalla sentenza di Cassazione n. 21012 del 12.10.2010, diventa quindi possibile riconoscere anche un importo superiore al valore commerciale di mercato, a patto  che venga dimostrato l'effettivo ripristino del bene, il quale deve rientrare in una percentuale di tolleranza sostenibile.

In questa eventualità, sono considerate ammissibili ulteriori spese, tra le quali:

  • fermo tecnico (secondo quanto precisato dalla Cass. Civ., sezione III, 27 gennaio 2010 , n. 1688);
  • fermo reperimento analogo mezzo;
  • tassa di proprietà non goduta;
  • spese di radiazione e rottamazione;
  • spese di nuova immatricolazione.

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Dott. Dario Marchetti