RC auto: come difendersi dal sinistro fantasma

Tra le sorprese più sgradite, in tema di RC auto, c'è il cosiddetto sinistro fantasma, ovvero un incidente mai occorso che però viene preso a pretesto dall'assicurazione per innalzare la classe di merito in sedi di rinnovo della polizza del proprio veicolo. Ecco come difendersi.

A volte il mondo delle coperture assicurative per l'auto può riservare sorprese di non poco conto e, soprattutto non piacevoli. In particolare ce n'è una che terrorizza non poco i consumatori, ovvero quella che vede al momento del rinnovo della polizza un declassamento che non ci si riesce a spiegare. Un evento non proprio senza conseguenze, se si pensa che invece di un miglioramento, e quindi di un prezzo più basso, ci si ritrova di fronte ad un peggioramento della classe di merito e, di conseguenza, a dover corrispondere un premio più elevato. Una vera e propria beffa soprattutto per i guidatori virtuosi, quelli che non hanno mai provocato un incidente.

Il sinistro fantasma

Il caso citato non è poi così raro e viene a generarsi quando la compagnia assicurativa giustifica la sua richiesta sostenendo di aver dovuto provvedere alla liquidazione di un sinistro mai avvenuto nella realtà.

Il sinistro fantasma è molto temuto dagli automobilisti

(Il sinistro fantasma è molto temuto dagli automobilisti)

Il nome tecnico con cui viene indicato un evento di questo genere è 'sinistro fantasma' e può in effetti diventare fonte di grosse preoccupazioni per l'utente. Spetta proprio a lui, come avviene di solito in Italia, dimostrare di non aver mai avuto un incidente e di essere estraneo a qualsiasi casistica di questo tipo. Per farlo, però, deve attivarsi seguendo una procedura che è comunque una vera e propria seccatura.

Cosa occorre fare

Come occorre muoversi per cercare di risolvere felicemente il contenzioso? La cosa più indicata da fare consiste nell'inviare subito una raccomandata all'assicurazione contenente la dichiarazione della propria estraneità al sinistro attribuito. La procedura in questione è indicata a sua volta come "nega evento" ed è resa possibile dal fatto che la compagnia è comunque obbligata ad avvisare l'assicurato nel caso in cui vada a liquidare un sinistro che lo vede coinvolto, per ovvi motivi. Proprio una volta arrivata la comunicazione in questione, infatti, l'utente ha un arco temporale di trenta giorni entro il quale può fornire la propria versione dei fatti. Occorre allo stesso tempo ricordare che nel caso in cui il termine non venga rispettato e entro i 30 giorni previsti non sia stata fornita alcuna risposta, scatta il cosiddetto silenzio-assenso, che corrisponde in pratica ad una ammissione di colpa. In tal caso la compagnia può risarcire il danno, con le conseguenze prevedibili.

Nel caso in cui l'assicurazione abbia invece provveduto alla retrocessione in una classe di merito inferiore senza fornire alcuna comunicazione all'interessato, la prospettiva muta in maniera sensibile, in quanto il comportamento della compagnia è palesemente scorretto. Ove si trovi di fronte ad un'ipotesi di questo genere, l'assicurato deve immediatamente richiedere lumi alla propria assicurazione. Nel caso riesca a dimostrare di non aver ricevuto avvisi di alcun genere e non abbia ottenuto soddisfazione dalla compagnia, può quindi rivolgersi all'Isvap, con un reclamo in cui può chiedere all'autorità di vigilanza una indagine sull'accaduto.  

Il passaggio ad una nuova compagnia

Va però precisato che nel caso di complicazioni tali da costringere l'assicurato a cambiare compagnia, quella nuova baserà l'assegnazione della classe di merito proprio sull'attestato di rischio rilasciato dalla vecchia compagnia, ovvero lo stesso che ha generato il contenzioso. Per uscire senza danni dalla situazione venutasi a creare ed evitare la maggiorazione della classe di merito dopo l'incidente fantasma, occorre quindi pagare il premio richiesto per poi agire in giudizio in un secondo momento nei confronti della precedente compagnia. In caso di vittoria, si può arrivare non solo al risarcimento della differenza del premio pagato, ma anche a quello del danno subito più il pagamento delle spese legali sostenute.

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Dott. Dario Marchetti