Per il fermo in officina, esiste il diritto all'indennizzo della Rc auto

Per il fermo in officina, gli assicurati hanno diritto all'indennizzo della Rc auto, in base ad una sentenza della Corte di Cassazione risalente al 2012, che ha stabilito il principio secondo il quale anche il tempo degli utenti deve essere quantificato nel risarcimento.

Una sentenza della Corte di cassazione ha introdotto ormai da tempo un elemento di grande novità, ovvero il valore del tempo degli automobilisti. Un valore derivante dalla sentenza n° 6907/2012, depositata l'otto di maggio in base alla quale viene stabilito che il fermo in officina (dai più conosciuto come fermo tecnico) va risarcito a parte rispetto al vero e proprio indennizzo Rc auto riguardante invece i danni materiali alla vettura. Va allo stesso tempo precisato come gli stessi giudici abbiano però stabilito come il principio in questione sia applicabile al solo risarcimento Rc auto da parte dell'assicurazione, e non anche nelle eventuali ipotesi di furto dell'automobile. Si tratta dell'ipotesi che si realizza quando un auto rubata viene rinvenuta dalle forze di polizia e trasportata in un deposito ove deve poi essere ritirata dal suo legittimo possessore. In questo caso, le spese di alloggiamento e relative all'uso del carro attrezzi sono a totale carico dell'automobilista. Rimane però l'importanza di quanto stabilito per il fermo tecnico, il quale diventa ora oggetto di possibile richiesta da parte degli assicurati.

Il fermo in officina va risarcito dall'assicurazione

(Il fermo in officina va risarcito dall'assicurazione, secondo la Corte di Cassazione)

E' stata la stessa Corte di Cassazione a stabilire le procedure che debbono andare a regolare la richiesta di risarcimento da parte degli assicurati. In pratica per ottenerlo occorre soltanto citarlo nella richiesta di risarcimento Rc auto. I giudici hanno infatti accolto il ricorso di un automobilista che aveva seguito questo meccanismo senza accludere le prove specifiche del danno patito, categoria in cui potrebbero rientrare ad esempio le fatture relative ai mezzi di noleggio usati in sostituzione del mezzo incidentato. La ragione di ciò consiste nel fatto che essi ritengono del tutto sufficiente la circostanza in base alla quale, durante il fermo in officina continuino a decorrere il pagamento di assicurazione e bollo, a giustificare la richiesta. A differenza dei danni materiali subiti dall'autovettura in caso di un incidente, i quali vengono decisi in base al valore della stessa, il risarcimento del fermo tecnico deve essere stabilito dal giudice in via equitativa, ovvero previa una valutazione che tenga conto della difficoltà di stabilire il danno occorso all'assicurato e dei fattori da questi proposti a supporto della richiesta.
Come si può facilmente comprendere, si tratta di una materia che potrebbe dare il via ad una serie di contenziosi notevoli tra imprese di assicurazione e consumatori, in quanto aggiunge un elemento al risarcimento cui già hanno diritto gli utenti a seguito della sottoscrizione di una polizza Rc auto.  

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Dott. Dario Marchetti