Indennizzo anche al marito colf in caso di incidente stradale

Anche il marito ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale derivante dal mancato contributo alle vicende domestiche, come è stato recentemente stabilito dalla Corte di Cassazione secondo la quale non è l'ordine naturale delle cose a ripartire gli incarichi in famiglia.

Una sentenza della Cassazione sembra destinata a caricare una nuova voce sulle assicurazioni, nel caso di incidenti stradali in cui siano coinvolti uomini sposati. Secondo quanto disposto a proposito di una sentenza rilasciata dalla Corte di Appello di Venezia, infatti, non si può dare per scontato che le mansioni domestiche ricadano comunque sulla moglie. Ragione per la quale in caso di un incidente con relativo indennizzo, nella somma da erogare deve essere previsto anche il mancato aiuto domestico della vittima, derivante dalle lesioni riportate durante il sinistro, in quanto non bisogna dare per scontato che il disbrigo delle mansioni domestiche sia appannaggio della moglie. Una sentenza abbastanza clamorosa, ma che sembra tenere nel giusto conto l'evoluzione della società e i mutamenti intercorsi all'interno dei nuclei familiari, ove non di rado sono proprio gli uomini ad interessarsi di alcune mansioni che una volta ricadevano sull'altra metà del cielo.

Anche gli uomini svolgono i lavori domestici

(Anche gli uomini hanno diritto al risarcimento per la mancata partecipazione ai lavori domestici in caso di incidente)

Il caso in questione è appunto stato discusso a Venezia, ove ad un marito era stato negato il risarcimento del danno patrimoniale in relazione al mancato contributo alle incombenze domestiche, dopo un incidente stradale che lo aveva costretto all'immobilità per quasi due anni, tra il 2001 e il 2003.  Se in un primo momento la Corte veneziana aveva bollato come del tutto campata per aria la pretesa, dovendosi dare per scontato che un uomo, in forza dell'ordine "naturale delle cose", si disinteressi completamente di qualsiasi attività domestica, per la Cassazione questo ragionamento risulta del tutto illogico. La Terza sezione civile, presieduta da Alfonso Amatucci, ha a suo luogo disposto che una tesi del genere sarebbe infatti contraria al fondamentale principio giuridico di parità e pari contribuzione dei coniugi ai bisogni della famiglia. Un principio al quale, almeno in mancanza di prove contrarie, è del tutto ragionevole presumere che i cittadini conformino la propria vita familiare.

In pratica, quindi, non può essere l'ordine naturale delle cose, su cui si potrebbe discettare praticamente all'infinito, a stabilire il criterio con cui all'interno di una famiglia vengono ripartiti i carichi di lavoro riguardanti le incombenze domestiche tra marito e moglie. Una decisione la quale non può che essere frutto di scelte soggettive e non di costumi sociali. I quali comunque non vengono neanche presi in considerazione nel dispositivo finale della sentenza, in quanto bisognerebbe invece presumere che all'interno di un nucleo ognuno dei due coniugi faccia la sua parte almeno per le sue personali esigenze. Considerazione che ha spinto infine la Cassazione a bocciare la Corte d'appello del capoluogo lagunare e a optare per il risarcimento del mancato apporto del coniuge rimasto vittima di incidente al disbrigo delle normali faccende domestiche. 
Una sentenza che sembra destinata a lasciare il segno non solo dal punto di vista del costume, in una società che soprattutto con la modifica dei rapporti lavorativi sembra destinata ad un profondo mutamento anche delle consuetudini, rappresentando un brutto colpo per le imprese di assicurazioni, che però, come è ormai costume in Italia, potrebbero a loro volta rivalersi sui clienti.

Articolo letto 601 volte

Dott. Dario Marchetti