Tutte le domande più frequenti sul mondo delle assicurazioni auto e le risposte dettagliate al riguardo
L'universo delle assicurazioni interessa una grande fetta di mercato, poiché ognuno possiede un qualche bene assicurato contro i possibili danni, furti e chi più ne ha più ne metta.
In particolar modo, l'assicurazione RCA rientra tra gli argomenti preferiti dai clienti, i quali cercano, a tutti i costi, di comprendere tale mondo, cercando di risparmiare il più possibile e di fare chiarezza nelle procedure operative delle compagnie assicurative.
Internet, in ciò è stato un'ancora di salvezza, in quanto molti quesiti, avanzati dai contraenti, hanno trovato risposta in portali specializzati.
Dato il crescente interesse al riguardo, si è deciso di realizzare una raccolta di tutte le domande più frequenti, circa il settore delle assicurazioni auto, e di fornire delle risposte sintetiche ma dettagliate ad ogni quesito.
Per semplificare la ripartizione delle domande, si è fatta una distinzione tra quelle che solitamente vengono poste prima della stipula del contratto e dell'acquisto della polizza, e quelle che, invece, vengono poste successivamente, una volta conclusa la fase contrattuale.
QUESITI POSTI PRIMA DI ACQUISTARE LA POLIZZA AUTO E STIPULARE IL CONTRATTO ASSICURATIVO
È VERO CHE PER UN AUTO ALIMENTATA A GASOLIO IL PREMIO ASSICURATIVO DA PAGARE È MAGGIORE?
Solitamente, gran parte delle compagnie assicurative RCA propone un premio assicurativo più elevato per tutti i veicoli alimentati a gasolio.
Ciò dipende da una stima probabilistica che le compagnie elaborano sulla figura del contraente, fondando le tariffe sulla maggiore o minore possibilità che il cliente possa provocare un incidente: il possessore di un'auto a diesel o a gpl rientra tra quell'identikit di cliente abitudinario nell'uso del veicolo, dunque maggiormente a rischio di incidente.
IL CONTRAENTE DI UNA POLIZZA RCA PUÒ ESSERE UNA PERSONA DIVERSA DALL'INTESTATARIO PRA?
Il contraente di una polizza RCA può essere una persona fisica differente, rispetto all'intestatario PRA (Pubblico Registro Automobilistico), in quanto, i soggetti interessati in ogni assicurazione auto possono essere due, ovvero i seguenti:
- il proprietario del veicolo, il quale compara all'interno del libretto di circolazione;
- colui che stipula e paga la polizza RCA.
Inoltre, il contraente dell'assicurazione può essere differente da anno in anno, ma può sempre conservare la classe di merito acquisita dal proprietario del veicolo, a patto che quest'ultimo rimanga invariato.
È POSSIBILE USUFRUIRE DELLA CLASSE DI MERITO MATURATA DA UN FAMILIARE, PER UNA VETTURA PER LA QUALE SI DETIENE GIÀ IL POSSESSO?
Non è possibile usufruire della classe di merito di un familiare per una vettura non nuova, in quanto è impossibile tramandare o far passare le classi da una persona ad un'altra, se non in particolari condizioni, come tra moglie e marito, quando tra di essi è previsto il regime di comunione di beni.
È POSSIBILE IMPIEGARE LA CLASSE DI MERITO MATURATA SU UNA VETTURA GIÀ DI PROPRIETÀ, PER QUELLA CHE SI DECIDE DI ACQUISTARE PER UN PROPRIO FAMILIARE?
Se la vettura è di nuova proprietà è possibile usare la medesima classe di merito maturata per un'altra vettura già in possesso, solo nel caso in cui si verificano le seguenti condizioni, ovvero:
- se il familiare è stabilmente convivente
- se la classe maturata è riferita anch'essa ad un'autovettura.
VALE LA PENA RISPARMIARE, SCEGLIENDO LA FRANCHIGIA, PUR RIMANENDO SCOPERTI PER I PICCOLI DANNI?
La risposta a questa domanda gira intorno alla tipologia di guidatore che conduce l'auto.
La risposta è negativa se l'identikit del guidatore corrisponde ad una delle seguenti descrizioni:
- se la persona usa molto la macchina in città
- se la persona vìola costantemente le regole imposte dal codice della strada
- se la persona ha difficoltà a parcheggiare.
Va da sé che, in tutti questi casi, il contraente presenta un alto rischio di contrarre incidenti di piccola entità, dunque la scelta della franchigia potrebbe essere un'alternativa pessima, in quanto il cliente si ritroverebbe sempre a pagare parte dei danni da lui stesso provocati.
In caso contrario, ovvero, se il richiedente non si riconoscesse con l'identikit sopraesposto, allora il ricorso alla franchigia potrebbe essere una scelta molto conveniente, in quanto, a parità di tutte le restanti condizioni, comporta un tariffario inferiore.
QUESITI POSTI DOPO L'ACQUISTO DI UNA POLIZZA AUTO E LA STIPULA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO
QUALI SONO I DOCUMENTI CHE BISOGNA POSSEDERE DOPO L'ACQUISTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA AUTO? OVVERO, QUALI ATTI DEVONO ESSERE RILASCIATI DALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA AL CLIENTE?
I documenti che la compagnia assicurativa rilascerà, una volta acquistata la polizza e stipulato il contratto sono i seguenti, ovvero:
- la polizza, nonché il contratto che si è firmato;
- il certificato di assicurazione, con il quale si attesta l'esistenza, la validità e la durata della copertura;
- il contrassegno, ovvero il documento che deve essere sempre esposto in auto, in maniera ben visibile;
- la carta verde, ovvero documento necessario che consente di andare all'estero con la vettura assicurata.
È POSSIBILE DISDIRE UN CONTRATTO ASSICURATIVO SUBITO DOPO AVERLO FIRMATO?
Il contratto assicurativo può essere disdetto subito dopo averlo firmato, solo nel caso in cui esso stesso ne preveda la possibilità da parte dell'assicurato.
Tale diritto viene regolato secondo la formula Soddisfatti o rimborsati, in quanto il contraente decide la disdetta entro i 14 giorni dalla data di ricezione di tutti i documenti dell'assicurazione.
È POSSIBILE RIMBORSARE L'IMPORTO DEL SINISTRO NEL CASO DI DISDETTA DEL CONTRATTO?
L'importo previsto per il risarcimento del sinistro può essere concesso solo nel caso in cui le condizioni contrattuali lo prevedono.
Il rimborso, liquidato dal danneggiato, sarà rimborsabile al momento della scadenza del contratto, al fine di evitare l'applicazione del sistema malus, il quale provocherebbe l'inevitabile declino nella classe di merito.
In questi casi, è importante accertarsi che il sinistro rimborsato non venga riportato sull'attestato di rischio, rilasciato dalla compagnia assicurativa.
CHI PUÒ RITIRARE L'ATTESTATO DI RISCHIO?
L'attestato di rischio è un documento che viene rilasciato dalla compagnia assicurativa, all'interno del quale è possibile valutare la storia assicurativa del contraente, oltre che il posizionamento tra le classi di merito.
Questo documento deve essere rilasciato dalla compagnia assicurativa almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto.
Il ritiro dell'attestato di rischio è concesso solo al contraente della polizza e al proprietario dell'auto, ma si può estendere ad altra persona, solo nel caso in cui fosse munita di delega cartacea e identificabile mediante un documento di riconoscimento.
È POSSIBILE PROCEDERE ALLA RIATTIVAZIONE DI UNA POLIZZA AUTO PRECDENTEMENTE SOSPESA, PER UN VEICOLO DIVERSO?
La riattivazione di una polizza auto sospesa può essere riattivata nel caso in cui si cambi veicolo, a patto che il proprietario sia il medesimo.
La clausola limitativa, in questione, è rappresentata dal fatto che il veicolo vecchio deve essere stato obbligatoriamente venduto, demolito o esportato definitivamente all'estero.
Non esistono precise norme di legge che disciplinino la dimostrazione di quest'ultima condizione, tuttavia è possibile constatare la veridicità, dal verificarsi delle seguenti condizioni, ovvero:
- nel caso in cui un'auto fosse venduta o data in affidamento a un concessionario o a un commerciante di veicoli, la compagnia assicurativa richiederà una copia dell'atto di vendita;
- nel caso in cui la vecchia auto venisse affidata in conto vendita, la compagnia richiederà la copia della procura a vendere;
- nel caso in cui la vettura fosse stata rubata, è sufficiente presentare la copia della denuncia;
- nel caso in cui la vettura fosse stata demolita, la compagnia richiederà una copia del demolitore autorizzato.
È ANCORA VALIDO IL TACITO RINNOVO?
Per le assicurazioni RCA e per tutte quelle ad esse annesse, è stato bandito il tacito rinnovo già dal 1 gennaio del 2013. Dunque, la copertura assicurativa viene sospesa dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza concordata nel contratto, per il pagamento del premio; essa riprenderà alle ore 24:00 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento.
È POSSIBILE MANTENERE LA MEDESIMA CLASSE DI MERITO PER UN NUOVO VEICOLO, NEL CASO IN CUI L'AUTO ASSICURATA FOSSE STATA RUBATA?
Quando un'auto assicurata viene rubata, è opportuno comunicare tempestivamente l'accaduto alla compagnia, fornendo una copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.
In questo modo, il decorso del contratto può essere avviato già dalle ore 24:00 del giorno indicato dell'avvenuta denuncia; la compagnia, così potrà corrispondere all'assicurato, la somma del premio garanzie Rischi Diversi, ad esclusione della garanzia furto, relativa al periodo compreso tra la data della stipula del contratto e la data di scadenza della rata annuale.
Nel caso in cui si volesse mantenere la propria classe di merito, relativa alla vettura rubata, per una nuova vettura, è sufficiente inoltrare la richiesta entro 60 mesi dal furto e a patto che il proprietario sia il medesimo.
LA POLIZZA ASSICURATIVA DI UN'AUTO È VALIDA ANCHE NEL CASO DI UN VIAGGIO IN UN PAESE STRANIERO?
La polizza copre automaticamente le auto anche in paesi stranieri, solo nel caso in cui questi ultimi fossero associati al sistema Carta Verde.
Nel caso in cui il paese estero non fossero associati al sistema (come ad esempio gli Stati Uniti d'America o il Canada), allora alla frontiera deve essere stipulata una polizza temporanea.
Prima di mettersi in viaggio, dunque, è necessario richiedere sempre informazioni circa la Carta Verde, alla propria compagnia di assicurazioni.
SE MALAGURATAMENTE UN'AUTO ASSICURATA SUBISCE UN FURTO E POI LA STESSA CAUSA UN INCIDENTE, CHI PAGA I DANNI?
Dopo aver effettuato la normale denuncia di furto alle Autorità di competenza e aver fornito la copia della stessa alla compagnia assicurativa, sarà direttamente il Fondo Vittime della strada che effettuerà il pagamento degli eventuali danni ai terzi, a partire dalle ore 24:00 del giorno in cui è stata presentata la denuncia, senza che il compenso si ripercuota sull'assicurato.
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