Quali sono gli aspetti normativi del contratto di assicurazione vita?

Tutti gli aspetti normativi, fiscali e legali relativi al contratto di assicurazione sulla vita. Quale è la documentazione necessaria per la sottoscrizione di un contratto assicurativo di polizza vita? Le figure indispensabili per la sottoscrizione di un'assicurazione sulla vita e le leggi che ne regolano l'attuazione.

L'assicurazione è un contratto attraverso il quale una compagnia assicurativa si impegna a corrispondere il contraente con una rendita o un risarcimento, nel caso in cui egli si trovasse in una situazione spiacevole.
In maniera particolare, a fronte del pagamento di un premio, l'assicurazione sulla vita consente di tutelare economicamente qualsiasi evento verificatosi durante il corso della vita di un uomo.
Il contratto assicurativo sulla vita, sia quelle contro i danni, viene disciplinato dagli articoli 1882 al 1932 del libro IV del Codice Civile.

CHE COSA SI INTENDE PER CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA? QUALE È LA DIFFERENZA CON IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI CAPITALIZZAZIONE?

Con il contratto di assicurazione sulla vita, il contraente gode di una copertura economica, derivante da un premio pagato ad una compagnia assicurativa; quest'ultima, dalla sua parte, si impegna a corrispondere la figura dell' assicurato son una somma di denaro (il premio) proporzionata ai versamenti accumulati. In questo caso è possibile scegliere tra il pagamento totale in capitale, oppure tra quello elargito mediante l'erogazione di una rendita: il premio viene elargito al momento in cui si verifica un evento, previsto nel contratto assicurativo, che coinvolga la vita dell'assicurato (morte o sopravvivenza) .
Il contratto di capitalizzazione, invece, consiste in un'operazione finanziaria che consente all'assicurato di godere di una somma di denaro, elargita da parte della compagnia in base al premio pagato fino ad una certa data, indipendentemente dalla durata della vita del contraente.

QUALI SONO I SOGGETTI RILEVANTI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA?

Secondo la normativa vigente, il contratto di assicurazione vita prevede che, al momento della sottoscrizione, siano ben chiare quattro figure indispensabili, ovvero le seguenti:

  • il contraente, cioè colui il quale stipula il contratto e se ne assume gli obblighi;
  • l'assicurato, il quale è l'effettivo il titolare del rischio, ovvero la persona fisica che gode dell'assicurazione sulla propria vita; questa figura può coincidere o meno con il contraente;
  • il beneficiario, ovvero colui il quale può riscuotere la somma assicurativa, a seguito degli eventi imprevisti della vita;
  • la compagnia di assicurazione, ovvero la società che paga il capitale o la rendita prevista dal contratto, nel momento in cui si verifica un evento spiacevole nella vita dell'assicurato.

Il contratto di assicurazione vita o di capitalizzazione può dirsi concluso, dunque, può garantire gli effetti desiderati, solamente quando si procede al pagamento del premio, nel giorno stesso in cui il contraente riceve la comunicazione dell'avvenuta accettazione della pratica proposta da parte della compagnia assicurativa.

QUALI SONO I VANTAGGI DELLE POLIZZE VITA?

Le polizze vita godono di una serie di vantaggi, strettamente legati all'impignorabilità e all'insequestrabilità delle somme che la Compagnia di Assicurazione si impegna di corrispondere, in caso di uno sfortunato evento.
Nessuna azione esecutiva o cautelare può incidere sulle somme dovute al contraente e al beneficiario da parte dell'assicurazione. In base alle disposizione previste dagli articoli 1923 e 2901 del Codice Civile, inoltre, sono salve le disposizioni riguardanti le revocazioni degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, ma ciò dipende dal premio pagato.
Il contratto assicurativo della polizza vita consente all'assicurato di compiere tutta una serie di azioni che permettono al contraente decidere in materia di cessione, pegno o vincolo: l'assicurato, infatti, può cedere a terzi il contratto di polizza sulla vita, ma può anche darlo in pegno o vincolare la somma assicurata.
Tuttavia, bisogna fare bene attenzione a tali condizioni, le quali devono sempre essere esplicitate all'interno del contratto, sia come annotazioni sulla copia originale, oppure in appendice.
Per fornire una trattazione più specifica, qui di seguito, si chiariscono le definizioni di ogni azione possibile, prevista in un contratto di assicurazione sulla vita:

  • la cessione, ovvero il trasferimento dei diritti e dei doveri previsti dalla polizza per il contraente, ad una figura terza, la quale prende a tutti gli effetti il ruolo del primo;
  • il pegno, cioè quando la polizza viene data in garanzia;
  • il vincolo, cioè quando la somma assicurata viene vincolata in toto o in maniera parziale, a garanzia di un credito nei riguardi di una persona o di un ente.
QUALE TRATTAMENTO PREVEDE UN CONTRATTO DI POLIZZA VITA IN CASO DI SUCCESSIONE?

In caso di successione le polizze vita consentono di godere di una serie di vantaggi, tra i quali i seguenti:

  • la possibilità di scegliere il beneficiario, indicando la preferenza su una o più persone destinate a riscuotere la somma assicurativa versata; la scelta può anche ricadere al di fuori della legittima ereditarietà, pur nel rispetto delle quote rispettive;
  • l'esenzione del capitale liquidato, nel caso di morte premature dell'assicurato, sia dall'IRPEF, sia dalle imposte di successione. 

QUALE È LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER SOTTOSCRIVERE UN CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA?

Per chiarire a fondo quale sia la documentazione necessaria per la sottoscrizione di un contratto di assicurazione sulla vita è indispensabile fare una distinzione tra la fase precontrattuale e quella specifica del stipula del contratto.
Nella fase precontrattuale, spetta all'intermediario consegnare al potenziale cliente tutta una serie di informazioni, contenute all'interno di uno specifico fascicolo, in quale contiene i seguenti documenti, necessari poi anche nella fase successiva:

  • la scheda sintetica;
  • la nota informativa;
  • le condizioni di assicurazione, le quali devono prevedere il regolamento del fondo interno (per i contratti unit linked) e il regolamento della gestione interna separata (per i contratti a prestazione rivalutabili);
  • il glossario;
  • il modulo di proposta.

La scheda sintetica deve essere regolamentata in base alle forme previste dalle varie circolari, inoltre, essa deve contenere le informazioni necessarie riguardanti le caratteristiche delle garanzie, dei costi e degli eventuali rischi che la copertura del contratto assicurativo prevede, oltre che la descrizione della tipologia dei prodotti offerti.
La nota informativa deve essere predisposta secondo le prescrizioni della circolare 551/05, adatta per ciascuna tipologia di contratto.
Per i contratti con partecipazione agli utili, la nota informativa deve contenere anche il Progetto esemplificativo relativo allo sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurative e dei valori di riduzione e di riscatto.
Tale progetto esemplificativo non è obbligatorio per i contratti in forma collettiva, inoltre, esso, fondato su ipotesi di rendimento, non garantisce nessun impegno da parte della compagnia assicurativa.
Il Progetto prevede la trattazione delle condizioni di assicurazioni e la descrizione di tutti i patti che regolano il contratto, ovvero i seguenti:

  • la proposta, con il quale il contraente fa richiesta alla società della stipula di un contratto di assicurazione sulla vita;
  • la polizza, la quale rappresenta il documento principale, contenente gli estremi del contraente, dell'assicurato e dei beneficiari, nonché la durata, l'entità del premio e della rendita assicurata;
  • il regolamento del Fondo e della Gestione, invece, consiste in un documento che consente di comprendere meglio le attività possibili e le modalità di funzionamento del fondo;
  • l'appendice, il quale consiste in un documento emesso successivamente al contratto e serve a modificare alcuni aspetti dello stesso, sempre a seguito degli accordi presi tra compagnia assicurativa e contraente.

QUALE TIPOLOGIA DI PAGAMENTO È PREVISTO DA L CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA?

La compagnia assicurativa prevede l'erogazione di un premio, a conclusone del periodo di pagamento dei versamenti. Quest'ultimi derivano dalla somma del premio puro, ovvero dal costo base per la copertura, aggiunto ai costi sostenute dall'impresa per l'acquisto e la gestione del contratto e le imposte (pari al 2,5% del premio versato, non più obbligatorie per i contratti stipulati dal 1 gennaio 2001).
Il pagamento del premio può avvenire in soluzione unica, oppure con modalità periodica, frazionato lungo tutto l'arco dell'anno, con un ammontare che può essere costante o variabile in base alle condizioni contrattuali.
Nel caso di premio frazionato, gli aumenti devono essere indicati all'interno della nota informativa, in caso contrario il contraente è tenuto a pagare solamente la prima rata, mentre può sospendere il pagamento delle successive, secondo quanto previsto nell'art.1924 del codice civile.

QUALI SONO GLI ASPETTI FISCALI  E LEGALI DEL CONTRATTO ASSICURATIVO SULLA VITA?

Gli aspetti fiscali, applicabili sul contratto assicurativo vita, dipendono dalle prescrizioni del d.lgs. del 18 febbraio 2000, n. 47 e sono differenti in base alla data di stipula del contratto: in ogni caso essi devono essere espressamente dichiarate all'interno della nota informativa del contratto.
Per ciò che riguarda gli aspetti legali del contratto assicurativo, si fa menzione di alcuni aspetti, relativi a precise situazioni, ovvero le seguenti:

  • nel caso in cui il contraente decida di dare in pegno il premio assicurativo o sottoporre il medesimo ad un vincolo, tali operazioni richiedono l'assenso scritto del creditore o del vincolatario;
  • i diritti del contratto di assicurazione hanno validità per un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, secondo quanto previsto dall'art.2952 del codice civile;
  • quando il contraente ha il proprio domicilio abituale in Italia, i contratti vengono regolati dalla legge del nostro paese, tuttavia, le parti possono concordarsi anche su prescrizioni di un altro stato.

Fonte:

wwwrntta.mi.infn.it (GuidaCompletaAssicurazioniVitaISVAP.pdf)




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Dott.ssa Sara Tomasello