Infortunio sul lavoro: quali sono gli adempimenti INAIL?

Quando si verifica il caso di un infortuno sul lavoro o di una malattia professionale, datori di lavoro e dipendenti interessati sono obbligati a fare alcune cose, a partire dall'assicurazione che deve essere elevata dai primi per offrire una adeguata copertura ai propri sottoposti.

Quando si parla di infortuni sul posto di lavoro, va ricordato come nel nostro Paese i datori di lavoro abbiano l'obbligo, per legge, di stipulare polizze assicurative in grado di coprire una eventualità di questo genere e le malattie professionali. Un obbligo verso tutti quei lavoratori dipendenti i quali vadano a rientrare nelle condizioni previste dall'articolo 1 del D.P.R. 1124 emanato nel 1965. Va poi ricordato come tale obbligo sia stato esteso anche ai dirigenti, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli sportivi che svolgono prestazioni professionali,a partire dal 16 marzo del 2000.

La gestione delle polizze è di competenza dell'INAIL

A chi spetta gestire le polizze riguardanti li infortuni sul lavoro? Precisamente all'INAIL (istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro), l'ente che è stato esplicitamente creato per curare problematiche così complesse e al quale devono dunque rivolgersi i datori di lavoro nell'atto di sottoscrivere le polizze che devono dare modo ai lavoratori dipendenti di essere garantiti ove sopraggiunga il caso di un infortunio sul lavoro o una di malattia professionale.

Quali sono gli obblighi verso l'INAIL in caso di infortunio sul lavoro?

(Quali sono gli obblighi verso l'INAIL in caso di infortunio sul lavoro?)

Una tutela non soltanto di carattere fisico, ma anche sanitaria, giuridica ed economica, con la quale il lavoratore può far fronte ad eventuali colpi bassi della sorte.

Infortuni e incidenti sul luogo di lavoro: gli obblighi del datore di lavoro

Oltre a questo, il datore di lavoro è obbligato a denunciare l'infortunio o la malattia professionale, sempre all'INAIL, oltre agli infortuni in cui siano incappati sul lavoro i lavoratori dipendenti o assimilati verso i quali sia stato assolto l'obbligo assicurativo, i quali siano oggetto di prognosi non guaribili tale da andare oltre i tre giorni, escludendo quello dell'evento, indipendentemente dalla valutazione relativa alla ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzo. Dal primo giorno di luglio del 2013, la comunicazione di infortunio può essere trasmessa all'istituto soltanto per via telematica. La sede competente, stando a quanto ricordato dalla circolare INAIL 54, risalente al 24 agosto 2004, è quella in cui risiede il dipendente vittima di infortunio.

Inoltre tra gli obblighi del datore di lavoro, vanno ricordati:

- l'organizzazione dei servizi tesi a soccorrere urgentemente il lavoratore, che vanno messi in campo preventivamente organizzando propri ambulatori oppure stipulando accordi con enti o sanitari locali;
- il trasporto dell'infortunato, accollandosi le relative spese;
- l'esposizione di un cartello indicante i medici e gli stabilimenti di cura designati dall'Istituto assicuratore;
- l'obbligo di denunciare l'infortunio entro due giorni dalla ricezione del certificato medico;
- l'inoltro della richiesta  di certificato medico da parte dell'INAIL o la sua trasmissione, come anche nel caso in la prognosi vada oltre il terzo giorno;
- la segnalazione entro 24 ore ove si verifichi un infortunio mortale o con pericolo di morte;

Gli obblighi del lavoratore

Gli obblighi del lavoratore sono invece fissati dall'articolo 52 del d.p.r. 1124, emanato nel 1965 e sono in particolare:
1) di dare immediata notizia di qualsiasi infortunio occorso, anche di lieve entità. Nel caso contrario, e non avendo il datore di lavoro avuto notizia dell'accaduto, egli perde il diritto ad avere l'indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio.
2) di dare comunicazione della malattia professionale al datore di lavoro intervenuta entro un termine di 15 giorni, passati i quali decade il diritto di indennizzo per il periodo precedente alla denuncia.

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Dott. Dario Marchetti