Rc auto: chi paga in caso di danni per maltempo al veicolo?

Quando il nostro veicolo incappa in danni derivanti dal maltempo, in caso di mancata copertura della nostra Rc auto si può ricorrere all'articolo 2043 del Codice Civile, che permette la rivalsa sull'Ente pubblico che gestisce il tratto di strada in cui è avvenuto l'incidente.

I fenomeni atmosferici come le intense precipitazioni, le trombe d'arie, la mareggiate o la formazione di ghiaccio, sono una delle cause principali dell'insicurezza che caratterizza molto spesso le nostre strade. Basta scorrere i giornali o assistere ad un notiziario, per rendersi conto di come le strade peninsulari vengano spesso messe a rischio dalle precarie condizioni meteorologiche, che contribuiscono a danneggiare il manto stradale in molte città italiane, con i conseguenti problemi che possono derivarne per chi conduce un'automobile o un motociclo. Un fenomeno aggravato anche dalla mancanza di una adeguata opera di manutenzione del manto stradale, fenomeno particolarmente visibile ormai da anni in una città come Roma.

In condizioni di questo genere parlare di sicurezza stradale sembra quindi un azzardo, come ben sanno i tanti automobilisti che vedono ogni giorno danneggiata la propria vettura dalle disastrose condizioni del manto stradale, che pure dovrebbe essere la conditio sine qua non per poter evitare rischi a veicoli e persone. Quando la propria macchina riporta dei danni legati al maltempo, la prima cosa da fare è una verifica della propria copertura assicurativa, per capire se la stessa comprenda anche gli agenti atmosferici.

In caso di incidente per maltempo ci si può rivalere in vari modi

(In caso di incidente per maltempo non sempre l'Rc auto copre i danni)

Molti conoscono la Kasko, ovvero la garanzia accessoria per l'RC auto, che copre anche i danni riportati dalla propria vettura. Anche in questo caso, occorre però accertarsi scrupolosamente se essa vada a coprire anche gli eventuali danni causati dagli agenti atmosferici. Va infatti ricordato che alcune compagnie assicurative prevedono prodotti o pacchetti che vanno a coprire circostanze differenti. Quando si procede alla stipula di una polizza Rc auto, è quindi necessario accertarsi in maniera scrupolosa di cosa sia realmente coperto, l'esistenza di eventuali franchigie, ovvero se sia l'assicurato a doversi caricare una parte del danno, e di massimali, ovvero di limiti nel rimborso garantito in caso di sinistro occorso al veicolo.

Ove la propria copertura non preveda una garanzia accessoria in grado di coprire i danni causati al veicolo dal pessimo stato del manto stradale, ovvero dalla mancanza di adeguata manutenzione allo stesso, l'automobilista danneggiato può fare ricorso all'articolo 2043 del Codice Civile, che prevede il risarcimento per fatto illecito. In questo caso occorre presentare una regolare denuncia dell'incidente occorso, specificando nei dettagli la dinamica dell'accaduto, le circostanza che lo hanno determinato e i danni riportati dalla propria vettura o dalle persone che su essa viaggiavano. Alla denuncia faranno seguito gli accertamenti da parte dell'amministrazione responsabile del tratto stradale incriminato, al fine di accertare le cause di quanto successo e le eventuali inadempienze. Nel caso in cui alla perizia facesse seguito un parere di legittimità della richiesta, sarà avviata la pratica relativa al risarcimento, che coinvolgerà la compagnia assicurativa che tutela l'Ente coinvolto, che a sua volta procederà a contattare l'automobilista coinvolto al fine di risarcirlo per il danno subito.

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Dott. Dario Marchetti