Mezzi agricoli: come possono essere assicurati?

I mezzi agricoli non solo possono, ma devono essere assicurati, come stabilisce il Codice della Strada. In Italia tale obbligo esiste dal primo giorno di ottobre del 1993 e va a coprire la responsabilità civile per gli eventuali danni provocati dalla circolazione di questi mezzi .

Tutti i veicoli a motore devono essere assicurati dal rischio di responsabilità civile. A sancire l'obbligatorietà di una copertura assicurative è il Codice della Strada e il dovere fissato per questa via può essere ottemperato per mezzo della stipula della RCA, ovvero quella copertura assicurativa che si prefigge di regolare il risarcimento danni verso le persone o le cose che siano stati causati involontariamente a terzi dalla circolazione del veicolo. A decorrere dal primo giorno di ottobre del 1993, anche i macchinari agricoli sono sottoposti all'obbligo di avere una polizza di assicurazione responsabilità civile per gli eventuali danni causati a terzi. Per quanto riguarda però i trattori ed i macchinari agricoli va rilevata l'esistenza di alcune particolarità e differenze rispetto agli altri veicoli, come ad esempio la tariffa fissa e la pratica impossibilità di avvalersi del meccanismo bonus/malus e delle relative franchigie.

La Responsabilità civile per macchinari e mezzi agricoli

La stipula del contratto di assicurazione RC per i macchinari agricoli impegna le compagnie di assicurazioni, a fronte della corresponsione del premio da parte dell'altro contraente, a risarcire i danni causati a terzi dalla circolazione di un veicolo a motore senza rotaie che in alternativa dovrebbe essere risarcito dal guidatore e/o dal proprietario responsabile dei macchinari e mezzi agricoli. Il risarcimento avviene all'interno dei paletti fissati dal massimale di garanzia, ovvero della somma massima fissata in sede contrattuale.

I mezzi agricoli per circolare devono essere assicurati

(I mezzi agricoli per circolare sulle strade devono essere assicurati)

Per terzi danneggiati si intendono tutti i soggetti che abbiano subito danni dalla circolazione del veicolo assicurato, relativi alle persone fisiche o alle cose, maturando così il diritto al risarcimento. La polizza di assicurazione RC per i mezzi agricoli e le macchine agricole include anche la responsabilità per i danni alla persona causati a persone trasportate a bordo del veicolo assicurato e in maniera del tutto indipendente dal successivo accertamento della responsabilità di quanto accaduto.

Non può invece essere considerato in qualità di terzo danneggiato il conducente del veicolo responsabile, che pertanto non matura il diritto a beneficiare dal risarcimento. In particolare la polizza deve provvedere a garantire:

  • l'indennizzo dei danni riportati in seguito ad un incidente stradale, che siano stati arrecati a persone, animali e cose a seguito della circolazione della macchina agricola semovente isolata o anche trainante un rimorchio;
  • l'indennizzo dei danni che siano stati provocati dal rimorchio in sosta overo disconnesso dalla motrice (rischio statico), nel corso di eventuali manovre a mano, da un guasto meccanico, per difetti derivanti da errata manutenzione o di costruzione;
  • l'indennizzo dei danni di cui siano stati oggetto le persone trasportate, ma soltanto ove il loro trasporto sia espressamente previsto dalla carta di circolazione.


Da quando inizia la polizza

Il contratto, con tutte le garanzie accluse, acquisisce operatività a partire dalle ore 24 del giorno di decorrenza stabilito nella polizza di assicurazione, a patto che sia stato versato il premio dovuto. Anche per i mezzi agricoli, come del resto come avviene per gli altri veicoli, è previsto il suo pagamento rateale. Normalmente la durata del contratto è annuale e, nell'eventualità che alla scadenza fissata il contraente non abbia provveduto a versare il premio dovuto, la polizza può essere considerata sospesa.


Come funziona la polizza

Di solito i macchinari agricoli sono veicoli destinati all'utilizzo lavorativo, spesso per fini commerciali e di conseguenza rappresentano mezzi contrassegnati da un rischio di danno maggiore rispetto ad altri. Proprio per questo motivo hanno bisogno di un'assicurazione non solo in grado di tutelare i terzi da eventuali danni, ma anche di tutelare il guidatore e i passeggeri, oltre al mezzo stesso. La copertura assicurativa di macchine operatrici e di macchine agricole prevede una tariffa fissa, ma non il meccanismo bonus/malus, come invece avviene per automobili e motocicli. 

La polizza per trattori e macchinari agricoli, se da un lato copre i danni a terzi provocati dalla circolazione del veicolo, non prevede però il risarcimento dei danni causati dalla circolazione di macchine munite di cingoli in acciaio al manto stradale. Mentre la copertura riguarda la circolazione in aree private e va anche a tutelare la responsabilità civile per il traino di rimorchi a patto che la polizza la specifichi.


Quando il danno non è coperto

Va poi specificato che anche nel caso in cui il veicolo sia coperto dall'assicurazione, esistono alcuni casi in cui non si ha diritto ad ottenere il risarcimento danni, ovvero:

• Se il conducente non ha la patente specifica che gli consenta di guidare trattori o macchinari agricoli;
• nel caso in cui il veicolo sia stato noleggiato;
• quando la polizza prevede la guida esclusiva e al momento del sinistro il veicolo sia condotto da un'altra persona;
• nell'eventualità che il danno sia intenzionale.

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Dott. Dario Marchetti