Furto auto: nessun risarcimento ove manchi la prova d'acquisto
Secondo una recente sentenza del Tribunale di Bologna, datata 5 agosto 2014, in caso di furto della propria autovettura in mancanza dei documenti in grado di comprovare l'acquisto della stessa, la compagnia di assicurazioni non sarebbe tenuta a indennizzare il danneggiato.
I fatti esaminati dai magistrati felsinei, hanno visto l'immediata denuncia del furto da parte di un cittadino, alle forze di polizia, dopo aver riscontrato la sottrazione del proprio autoveicolo. Una volta adempiuta questa formalità, lo stesso cittadino ha quindi provveduto a inoltrare la regolare domanda di risarcimento alla propria compagnia assicurativa, godendo della necessaria garanzia relativa al furto del mezzo, allegando la copia della denuncia. Una procedura che in effetti avrebbe dovuto garantirlo e che invece è stata oggetto di contestazione da parte dell'assicurazione, per effetto della impossibilità da parte del cittadino danneggiato di accludere alla documentazione la ricevuta comprovante l'acquisto dell'auto.
(In caso di furto occorre produrre la prova di acquisto dell'auto per avere diritto al risarcimento)
In effetti, pur essendo l'auto regolarmente registrata al Pra, essa era stata acquistata dopo una trattativa tra privati terminata con un pagamento in contanti, senza rilascio della relativa prova d'acquisto. Proprio la mancanza di questa prova d'acquisto è stata quindi messa dal Tribunale di Bologna a base del rigetto della domanda di risarcimento. La sentenza emessa, ha poi specificato che nelle clausole della polizza stipulata con la compagnia assicuratrice andavano presentate da parte del contraente, per il caso di furto o rapina, l'estratto cronologico generale e certificato di spossessamento (il quale andava richiesto al Pra), la carta di circolazione, il certificato di proprietà, la fattura o qualsiasi altro documento in grado di provare l'acquisto del veicolo corredato dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento del mezzo (ovvero una copia dell'assegno, un bonifico bancario, l'eventuale contratto di leasing o finanziamento), le tessere identificative e le stampigliature con i seriali fornite dalla casa che ha prodotto l'automezzo e di cui è dotato il veicolo assicurato, la serie completa delle chiavi e ogni altra documentazione richiesta in maniera specifica dalla stessa assicurazione.
Una sentenza in definitiva abbastanza discutibile, di cui dovrebbe tenere debito conto nel futuro chi ha provveduto ad acquistare il suo autoveicolo al termine di una trattativa tra privati. Chi abbia invece intenzione di farlo, dovrebbe a sua volta tenere conto del precedente creato dalla sentenza bolognese e avere l'accortezza di farsi rilasciare una regolare ricevuta in grado di provare il pagamento effettuato.
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