Assicurazioni condominiali: la polizza condominiale o anche polizza globale fabbricati
Tra i prodotti assicurativi presenti sul mercato, c'è anche quella riguardante il condominio, nota anche come "Polizza Globale Fabbricati". Si tratta di una copertura molto articolata, la cui funzione è quella di fornire la tutela più larga ad un intero stabile. Considerato che i fabbricati destinati prevalentemente ad abitazioni e uffici vengono solitamente utilizzati da molte persone e che lo stesso discorso può essere fatto in relazione alla proprietà, si rende quindi necessario tutelare le parti comuni del palazzo contro eventuali danni. In questo discorso rientrano ad esempio le scale, i pianerottoli, gli androni di accesso, i cancelli che introducono alle autorimesse condominiali e altre strutture di vario tipo presenti all'interno dello stabile o che lo separino dal suolo pubblico.
La polizza condominiale
Di solito la polizza condominiale è un'assicurazione multirischio. A renderla tale è la pratica articolazione in varie sezioni, le quali possono essere acquistate dal condominio interessato in un pacchetto omnicomprensivo, oppure indipendentemente l'una dall'altra, scegliendo quale possa rispondere meglio alle esigenze della comunità. Tra queste sezioni, spiccano quella Incendio, Responsabilità Civile e Danni da acqua. Andiamo quindi a vederle nel dettaglio.
(La polizza condominiale è nota anche come Polizza Globale Fabbricati)
La sezione Incendio
Questa sezione va a comprendere una serie di garanzie che non sono limitate alla sola azione esercitata dal fuoco, ma comprendono anche l'eventualità di esplosioni, i fulmini, la caduta di velivoli, l'eventuale collasso degli ascensori e l'urto contro il fabbricato di auto o motoveicoli. Inoltre tra le garanzie previste da questa copertura, vanno ricordate quella che tutela dalle conseguenze di eventi atmosferici di particolare intensità, come grandinate o nevicate di inusitata violenza o l'azione di venti molto intensi. Anche gli eventi sociopolitici sono compresi nell'assicurazione, che va quindi a coprire i danni provocati allo stabile da atti di semplice teppismo o vandalismo, passaggio di manifestazioni, sabotaggio organizzato e azioni di terrorismo. Infine, si può optare per l'assicurazione contro rotture accidentali degli infissi e dei lucernari in vetro presenti all'interno del fabbricato, i guasti causati da eventuali tentativi di effrazione alle porte di ingresso o alle finestre dell'immobile, e i danni riportati da impianti fotovoltaici.
La sezione Responsabilità Civile
Va a sua volta a coprire i danni causati a terze persone in conseguenza di un fatto accidentale, purchè derivante dalla proprietà del fabbricato. Categoria in cui possono rientrare eventi come la caduta di una tegola su una vettura posteggiata, il distacco di una grondaia tale da comportare danneggiamenti e altri inconvenienti di questo genere. Questa garanzia va a comprendere solitamente, in maniera diretta o mediante la richiesta di una estensione opzionale, anche gli spazi comuni, i giardini condominiali, la Responsabilità del Condominio verso il portiere dello stabile e la sua personale responsabilità, la conduzione dei singoli appartamenti, la committenza delle opere di manutenzione per il fabbricato, la conduzione degli studi professionali e la Responsabilità Civile dell'Amministratore.
La sezione Danni da acqua
La sua stipula concorre a coprire i danni al fabbricato e ai terzi che derivino dallo spargimento d'acqua a seguito di una rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento dello stabile. A scelta del condominio, si può anche decidere di estendere le garanzie a eventi come il gelo delle condutture, la loro occlusione, il caso di guasto causato da infiltrazioni e la riparazione delle stesse.
(La polizza condominiale non è obbligatoria)
La polizza condominiale è obbligatoria?
Una domanda che è del tutto lecito porsi. Che però non può che avere risposta negativa, almeno nel caso in cui il regolamento condominiale non disponga nulla in proposito. Nel nostro ordinamento, in effetti, non esiste una norma che preveda un obbligo simile. Tutto ciò, comporta di conseguenza le remissione della decisione, alla libera volontà dei condòmini, i quali debbono a loro volta deliberare sul punto, con una modalità di voto in grado di rappresentare, sia in prima che in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti all'assemblea e comunque non meno della metà del valore dell'edificio. A chiarire questo punto è una sentenza della Corte di Cassazione, la numero 15872 del sei luglio 2010.
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